Art. 5
Valutazione del rischio da parte degli Stati membri
In vigore dal 14 dic 2022
Valutazione del rischio da parte degli Stati membri
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’, entro il 17 novembre 2023, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo un elenco non esaustivo dei servizi essenziali nei settori e nei sottosettori di cui all’allegato. Le autorità competenti utilizzano tale elenco dei servizi essenziali per effettuare una valutazione del rischio («valutazione del rischio dello Stato membro») entro il 17 gennaio 2026 e successivamente ogniqualvolta necessario e almeno ogni quattro anni. Le autorità competenti utilizzano le valutazioni del rischio dello Stato membro per individuare i soggetti critici ai sensi dell’ e per aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell’.
La valutazione del rischio dello Stato membro tiene conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).
2. Nel procedere alla valutazione del rischio dello Stato membro, gli Stati membri prendono in considerazione almeno gli elementi seguenti:
a)
la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE;
b)
altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte in conformità dei requisiti dei pertinenti atti giuridici settoriali dell’Unione, inclusi i regolamenti (UE) 2017/1938 (33) e (UE) 2019/941 (34) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2007/60/CE (35) e 2012/18/UE (36) del Parlamento europeo e del Consiglio;
c)
i rischi pertinenti derivanti dalla misura in cui i settori di cui all’allegato dipendono l’uno dall’altro, e anche dalla misura in cui essi dipendono da soggetti situati in altri Stati membri e paesi terzi, e l’impatto che una perturbazione significativa in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi significativi per i cittadini e il mercato interno;
d)
ogni informazione su incidenti notificati a norma dell’.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, a seconda dei casi.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati ai sensi dell’ gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato membro, se del caso mediante i propri punti di contatto unici. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite ai soggetti critici li assistano nell’effettuare la propria valutazione del rischio ai sensi dell’ e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell’.
4. Entro tre mesi dall’effettuazione della valutazione del rischio dello Stato membro, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni del rischio di tale Stato membro, per settore e sottosettore di cui all’allegato.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.
Storico versioni
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