Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2022
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato che è stato individuato da uno Stato membro a ai sensi dell’ come appartenente a una delle categorie di cui alla terza colonna della tabella di cui all’allegato; 2) «resilienza»: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative; 3) «incidente»: un evento che può perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale, inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto; 4) «infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un’attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un elemento, di un impianto, di un’attrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale; 5) «servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell’ambiente; 6) «rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente e deve essere espresso come combinazione dell’entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi l’incidente; 7) «valutazione del rischio »: l’intero processo volto a determinare la natura e la portata di un rischio individuando e analizzando potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli pertinenti che potrebbero causare un incidente e valutando la potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale causata da tale incidente; 8) «norma»: una norma ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (30); 9) «specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell’, punto 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012; 10) «ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, esclusi il settore della giustizia, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti: a) è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale; b) è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalità giuridica; c) è finanziato in modo maggioritario da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale; la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale; d) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.
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