Art. 15
Notifica degli incidenti
In vigore dal 14 dic 2022
Notifica degli incidenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all’autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Gli Stati membri provvedono affinché, a meno che non siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici effettuino una notifica iniziale entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza di un incidente, seguita, ove opportuno, da una relazione finale dettagliata al più tardi dopo un mese. Per determinare la rilevanza della perturbazione si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:
a)
numero e percentuale di utenti interessati dalla perturbazione;
b)
durata della perturbazione;
c)
area geografica interessata dalla perturbazione, tenendo conto dell’eventuale isolamento geografico di tale area.
Qualora un incidente abbia o possa avere un impatto significativo sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati dall’incidente notificano tale incidente alla Commissione.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1, primo comma, includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all’autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell’incidente, comprese tutte le informazioni disponibili necessarie alla determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. Tali notifiche non espongono i soggetti critici a una maggiore responsabilità.
3. Sulla base delle informazioni fornite da un soggetto critico in una notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente, tramite il punto di contatto unico, informa il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l’incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali a o in uno o più altri Stati membri.
I punti di contatto unici che trasmettono e ricevono informazioni a norma del primo comma, trattano, conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, tali informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.
4. Il più rapidamente possibile a seguito di una notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente interessata fornisce al soggetto critico interessato informazioni rilevanti sul seguito dato, comprese informazioni che possano supportare un’efficace risposta di tale soggetto critico all’incidente in questione. Gli Stati membri informano il pubblico qualora ritengano che sia nell’interesse pubblico farlo.
Storico versioni
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