Art. 19 · Revisioni tra pari

Art. 19

Revisioni tra pari

In vigore dal 14 dic 2022
Revisioni tra pari 1.   Con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA nonché, se del caso, della rete CSIRT ed entro il 17 gennaio 2025, il gruppo di cooperazione stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari con l'obiettivo di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza e migliorare le capacità e le politiche di cibersicurezza degli Stati membri necessarie per attuare la presente direttiva. La partecipazione alle revisioni tra pari è volontaria. Le revisioni tra pari sono condotte da esperti di cibersicurezza. Gli esperti di cibersicurezza sono designati da almeno due Stati membri, diversi dallo Stato membro oggetto di revisione. Le revisioni tra pari riguardano almeno uno degli aspetti seguenti: a) il livello di attuazione delle misure di gestione e delle prescrizioni in materia di segnalazione dei rischi di cibersicurezza enunciate agli ; b) il livello delle capacità, comprese le risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili, e l'efficacia dello svolgimento dei compiti delle autorità competenti; c) le capacità operative dei CSIRT; d) il livello di attuazione dell'assistenza reciproca di cui all'; e) il livello di attuazione degli accordi per la condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza di cui all'; f) le questioni specifiche di natura transfrontaliera o intersettoriale. 2.   La metodologia di cui al paragrafo 1 comprende criteri obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti sulla base dei quali gli Stati membri designano esperti di cibersicurezza idonei a eseguire le revisioni tra pari. La Commissione e l'ENISA partecipano alle revisioni tra pari in qualità di osservatori. 3.   Gli Stati membri possono individuare questioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera f), ai fini di una revisione tra pari. 4.   Prima dell'inizio di una revisione tra pari di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano agli Stati membri partecipanti il suo ambito di applicazione, comprese le questioni specifiche individuate ai sensi del paragrafo 3. 5.   Prima dell'inizio della revisione tra pari, gli Stati membri possono effettuare un'autovalutazione degli aspetti oggetto della revisione e fornire tale autovalutazione agli esperti di cibersicurezza designati. Il gruppo di cooperazione, con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA, stabilisce la metodologia per l'autovalutazione degli Stati membri. 6.   Le revisioni tra pari comportano visite in loco fisiche o virtuali e scambi di informazioni a distanza. In linea con il principio di buona collaborazione, lo Stato membro sottoposto alla revisione tra pari fornisce agli esperti di cibersicurezza designati le informazioni necessarie per la valutazione, fatta salva la legislazione nazionale o dell'Unione in materia di protezione di informazioni riservate o classificate e di salvaguardia delle funzioni essenziali dello Stato, quali la sicurezza nazionale. Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e con l'ENISA, elabora codici di condotta adeguati, su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di cibersicurezza designati. Le informazioni ottenute mediante la revisione tra pari sono utilizzate unicamente a tal fine. Gli esperti di cibersicurezza che partecipano alla revisione tra pari non divulgano a terzi le eventuali informazioni sensibili o riservate ottenute nel corso di tale revisione tra pari. 7.   Una volta sottoposti a revisione tra pari, i medesimi aspetti esaminati in uno Stato membro non sono più soggetti a ulteriori revisioni tra pari in tale Stato membro per i due anni successivi alla conclusione della revisione, a meno che non sia diversamente richiesto o stabilito dallo Stato membro su proposta del gruppo di cooperazione. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli eventuali rischi di conflitto di interessi riguardanti gli esperti di cibersicurezza designati siano rivelati agli altri Stati membri, al gruppo di cooperazione, alla Commissione e all'ENISA prima dell'inizio della revisione tra pari. Lo Stato membro che è sottoposto alla revisione tra pari può opporsi alla designazione di particolari esperti di cibersicurezza per motivi debitamente giustificati, comunicati allo Stato membro designante. 9.   Gli esperti di cibersicurezza che partecipano alle revisioni tra pari elaborano relazioni sui risultati e sulle conclusioni delle revisioni tra pari. Gli Stati membri sottoposti a revisione tra pari possono formulare osservazioni sui progetti di relazione che li riguardano e tali osservazioni sono allegate alle relazioni. Le relazioni contengono raccomandazioni che consentono di migliorare gli aspetti sottoposti alla revisione tra pari. Le relazioni sono presentate al gruppo di cooperazione e alla rete di CSIRT, se del caso. Uno Stato membro sottoposto alla revisione tra pari può decidere di rendere pubblica la sua relazione o una sua versione espunta.
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