Art. 12 · Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità

Art. 12

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità

In vigore dal 14 dic 2022
Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità 1.   Ogni Stato membro designa uno dei propri CSIRT come coordinatore ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilità. Il CSIRT designato agisce da intermediario di fiducia agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona fisica o giuridica che segnala la vulnerabilità e il fabbricante o fornitore di servizi TIC o prodotti TIC potenzialmente vulnerabili, su richiesta di una delle parti. I compiti del CSIRT designato come coordinatore comprendono: a) l'individuazione e il contatto dei soggetti interessati; b) l'assistenza alle persone fisiche o giuridiche che segnalano una vulnerabilità, e c) la negoziazione dei tempi di divulgazione e la gestione delle vulnerabilità che interessano più soggetti. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche possano segnalare in forma anonima, qualora lo richiedano, una vulnerabilità al CSIRT designato come coordinatore. Il CSIRT designato come coordinatore garantisce lo svolgimento di diligenti azioni per dare seguito alla segnalazione di vulnerabilità e assicura l'anonimato della persona fisica o giuridica segnalante. Se la vulnerabilità segnalata è suscettibile di avere un impatto significativo su soggetti in più di uno Stato membro, il CSIRT designato di ciascuno Stato membro interessato coopera, se del caso, con altri CSIRT designati in qualità di coordinatori nell'ambito della rete di CSIRT. 2.   L'ENISA elabora e mantiene, previa consultazione del gruppo di cooperazione, una banca dati europea delle vulnerabilità. A tal fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi informatici, le misure strategiche e le procedure adeguati e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e l'integrità della banca dati europea delle vulnerabilità, in particolare al fine di consentire ai soggetti, indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ai relativi fornitori di sistemi informatici e di rete, di divulgare e registrare, su base volontaria, le vulnerabilità pubblicamente note presenti nei prodotti TIC o nei servizi TIC. Tutti i portatori di interessi hanno accesso alle informazioni sulle vulnerabilità contenute nella banca dati europea delle vulnerabilità. La banca dati contiene: a) informazioni che illustrano la vulnerabilità; b) i prodotti TIC o i servizi TIC interessati e la gravità della vulnerabilità in termini di circostanze nelle quali potrebbe essere sfruttata; c) la disponibilità di relative patch e, qualora queste non fossero disponibili, gli orientamenti forniti dalle autorità nazionali competenti o dai CSIRT rivolti agli utenti dei prodotti TIC e dei servizi TIC vulnerabili sulle possibili modalità di attenuazione dei rischi derivanti dalle vulnerabilità divulgate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2555:oj#art-12