Art. 2
Modifiche della direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2004/109/CE
La direttiva 2004/109/CE è così modificata:
1)
all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«r)
“rendicontazione di sostenibilità”: rendicontazione di sostenibilità quale definita all', punto 18), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*23).
(*23) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"
2)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, attestanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE e con le specifiche adottate a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*24).
(*24) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"
b)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il bilancio è sottoposto a revisione conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
Il revisore legale esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione in merito alla relazione sulla gestione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
La relazione di revisione di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*25), firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
Se del caso, sono fornite le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2013/34/UE.
La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/43/CE è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
5. La relazione sulla gestione è stilata conformemente agli articoli 19, 19 bis e 20 e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli.
Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, la relazione sulla gestione consolidata è redatta conformemente agli articoli 29 e 29 bis e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli.
(*25) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;"
3)
l'articolo 23, paragrafo 4, è così modificato:
a)
il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:
«La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della presente direttiva, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, della presente direttiva e all'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Qualora decida che i principi contabili o i principi di rendicontazione di sostenibilità di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi durante un periodo transitorio appropriato.
Nel contesto del terzo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili e ai principi di rendicontazione di sostenibilità riguardanti emittenti di più di un paese.»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«I criteri che la Commissione utilizza per valutare l'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità utilizzati dagli emittenti di paesi terzi di cui al terzo comma assicurano almeno quanto segue:
a)
che i principi di rendicontazione di sostenibilità impongano alle imprese di comunicare informazioni su fattori ambientali, sociali e di governance;
b)
che i principi di rendicontazione di sostenibilità impongano alle imprese di comunicare le informazioni necessarie alla comprensione del loro impatto sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sul loro andamento, sui loro risultati e sulla loro situazione.»;
4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 28 quinquies
Orientamenti dell'ESMA
Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'ESMA formula orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo della rendicontazione di sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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