Art. 1 · Modifiche della direttiva 2013/34/UE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2013/34/UE La direttiva 2013/34/UE è così modificata: 1) all', sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell', punto 1), lettera a), della presente direttiva: a) imprese di assicurazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (*1); b) enti creditizi quali definiti all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma del presente paragrafo alle imprese elencate all', paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 4.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano ai prodotti finanziari elencati all', punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). 5.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 40 bis a 40 quinquies si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese figlie e le succursali di imprese non soggette alla normativa dello Stato membro ma aventi forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I. (*1)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7)." (*2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)." (*3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)." (*4)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" 2) l' è così modificato: a) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; tuttavia, per le imprese di assicurazione di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 35 e all'articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (*5); per gli enti creditizi di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (*6); e per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva, per “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” s'intendono i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, o ai sensi di quest'ultimo, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa; (*5)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7)." (*6)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;" b) sono aggiunti i punti seguenti: «17) “questioni di sostenibilità”: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all', punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088; 18) “rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies; 19) “risorse immateriali essenziali”: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa; 20) “prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva. (*7)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;" 3) all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell', punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.»; 4) l'articolo 19 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 19 bis Rendicontazione di sostenibilità 1.   Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell', punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un'apposita sezione di tale relazione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi: i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità; iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità; d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo; f) una descrizione: i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g). Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno. 3.   Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, se del caso, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività. 4.   Le imprese comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter. 5.   La direzione dell'impresa informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo. 6.   In deroga ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e fatti salvi i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi definiti all', paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio; d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d). Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi nonché le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che si avvalgono della deroga di cui al primo comma comunicano le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater. 7.   Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell', punto 1), lettera a), possono decidere di non includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, tuttavia, l'impresa indica brevemente, nella sua relazione sulla gestione, i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità. 8.   Si considera che le imprese che rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e le imprese che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 6 del presente articolo abbiano adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma. 9.   Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo (“impresa figlia esentata”) se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11). L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti: a) la relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata contiene tutte le informazioni seguenti: i) il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE; ii) i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma; iii) l'esenzione dell'impresa dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo; b) se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata di sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 della presente direttiva e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa figlia esentata; c) se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), relative alle attività svolte dall'impresa figlia esentata stabilita nell'Unione e dalle sue imprese figlie, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata, o nella rendicontazione consolidata sulla sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo. Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa figlia esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso. Le imprese esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37. Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo. 10.   L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell', punto 1), lettera a), della presente direttiva. (*8)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)." (*9)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria sulla sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15)." (*10)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)." (*11)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38)." (*12)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;" 5) l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.»; b) è aggiunto il comma seguente: «Le imprese soggette all'articolo 19 bis sono considerate adempienti rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera g), quando includono le informazioni prescritte da tale lettera nella loro rendicontazione di sostenibilità e un riferimento in tal senso nella dichiarazione sul governo societario.»; 6) l'articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;»; b) al paragrafo 8, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis,»; c) al paragrafo 8, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o»; 7) l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 29 bis Rendicontazione consolidata di sostenibilità 1.   Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all', paragrafo 7, includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione consolidata, tramite un'apposita sezione di tale relazione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi: i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; ii) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità; iii) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità; d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità; e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo; f) una descrizione: i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza; iii) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo; h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g). Le imprese madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi. 3.   Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro. Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività. 4.   Se l'impresa che comunica informazioni identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue imprese figlie, l'impresa fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti dell'impresa figlia o delle imprese figlie in questione. Le imprese indicano quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8. 5.   Le imprese madri comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter. 6.   La direzione dell'impresa madre informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo. 7.   Si considera che un'impresa madre che rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 19. 8.   Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa madre che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo (“impresa madre esentata”) se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo se tale impresa madre e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE. L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti: a) la relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata contiene tutte le informazioni seguenti: i) il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE; ii) i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma; iii) l'esenzione dell'impresa madre dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo; b) se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata sulla sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità a norma del diritto nazionale a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre esentata; c) se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852 relative alle attività svolte dall'impresa figlia stabilita nell'Unione ed esentata dalla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, della presente direttiva, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata, o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo. Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa madre esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso. Le imprese madri esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37. Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo. 9.   L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell', punto 1), lettera a), della presente direttiva.»; 8) è inserito il capo seguente: «CAPO 6 BIS PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ Articolo 29 ter Principi di rendicontazione di sostenibilità 1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, che integrano la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni. Negli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo la Commissione specifica, entro il 30 giugno 2023, le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, se del caso, che comprendono almeno le informazioni di cui hanno bisogno i partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 per poter adempiere a tali obblighi. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione specifica negli atti delegati di cui al primo comma: i) le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario; ii) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano. Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione. Nell'adottare atti delegati per specificare le informazioni richieste a norma del terzo comma, punto ii), la Commissione presta particolare attenzione alla portata dei rischi e degli impatti relativi alle questioni di sostenibilità per ciascun settore, tenendo conto del fatto che i rischi e gli impatti di alcuni settori sono più elevati rispetto ad altri. La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali. Almeno una volta all'anno la Commissione consulta il Parlamento europeo e consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all' del regolamento (CE) n. 1606/2002 sul programma di lavoro dell'EFRAG per quanto riguarda l'elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità. 2.   I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a). I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio di rendicontazione di sostenibilità: a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali: i) la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito 1, nell'ambito 2 e, ove opportuno, nell'ambito 3; ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici; iii) le risorse idriche e marine; iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare; v) l'inquinamento; vi) la biodiversità e gli ecosistemi; b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani: i) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità; ii) le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza; iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance: i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità; ii) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale; iii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali; iv) le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying; v) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese. 3.   I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare. 4.   I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater. Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza. 5.   Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto nella misura più ampia possibile: a) dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché dei principi e dei quadri di riferimento esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale e dei gas a effetto serra, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile; b) delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento; c) dei criteri, degli indicatori e delle metodologie stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, compresi i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento e gli obblighi di informativa stabiliti nell'atto delegato adottato a norma dell' di tale regolamento; d) degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento nella dichiarazione sull'indice di riferimento e nella metodologia degli indici di riferimento e delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi in conformità dei regolamenti delegati (UE) 2020/1816 (*13), (UE) 2020/1817 (*14) e (UE) 2020/1818 (*15) della Commissione; e) delle informative specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; f) della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione (*16); g) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*17); h) del regolamento (UE) 2021/1119; i) del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18); j) della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19). Articolo 29 quater Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese 1.   Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, atti delegati che integrano la presente direttiva per introdurre principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano per le piccole e medie imprese di cui all', punto 1), lettera a), le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 6. Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione 2.   I principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese tengono conto dei criteri di cui all'articolo 29 ter, paragrafi da 2 a 5. Specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni. 3.   La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali. (*13)  Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1)." (*14)  Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12)." (*15)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17)." (*16)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1)." (*17)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)." (*18)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1)." (*19)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).»;" 9) è inserito il capo seguente: «CAPO 6 TER FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE Articolo 29 quinquies Formato elettronico unico di comunicazione 1.   Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all' del regolamento delegato (UE) 2019/815 (*20)della Commissione e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. 2.   Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all' del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. (*20)  Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).»;" 10) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 29 quinquies della presente direttiva, se del caso, nonché l'attestazione di conformità e la dichiarazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del titolo 1, capo III, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*21). Gli Stati membri possono imporre alle imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis di mettere gratuitamente a disposizione del pubblico la relazione sulla gestione sul loro sito web. Qualora un'impresa non disponga di un sito web, gli Stati membri possono imporle di mettere a disposizione, su richiesta, una copia scritta della sua relazione sulla gestione. Se un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità formula le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni sono pubblicate unitamente ai documenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tuttavia, gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo. L'esenzione di cui al quarto comma del presente paragrafo non si applica alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti agli articoli 19 bis e 29 bis. (*21)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;" 11) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter o all'articolo 29 quater della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva: a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente; e b) i bilanci consolidati, le relazioni sulla gestione consolidate e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.»; 12) il titolo del capo 8 è sostituito dal seguente: «REVISIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ»; 13) l'articolo 34 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato: i) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, ad esclusione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva;»; ii) è inserita la lettera seguente: «a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall' del regolamento (UE) 2020/852;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri possono consentire a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile diversi da quello o da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis).»; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*22) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 22, punto 2), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di: a) formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; b) formazione continua; c) sistemi di controllo della qualità; d) deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale; e) designazione e revoca; f) indagini e sanzioni; g) l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e h) le segnalazioni di irregolarità. Gli Stati membri assicurano che, qualora un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità esprima le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni siano preparate in conformità degli articoli 26 bis, 27 bis e 28 bis della direttiva 2006/43/CE e che, se del caso, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o un comitato ad hoc verifichino e monitorino l'indipendenza del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, lettera e), della direttiva 2006/43/CE. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati anteriormente al 1o gennaio 2024 per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 non siano soggetti agli obblighi formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), del presente paragrafo. Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di accreditamento conformemente ai pertinenti requisiti nazionali non siano soggetti agli obblighi di formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026. Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità di cui al terzo e quarto comma acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui al primo comma, punto b). Se uno Stato membro decide, a norma del primo comma, di autorizzare un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità a esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), esso consente altresì a un revisore legale diverso da quello o quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di procedere in tal senso, come previsto al paragrafo 3. 5.   A decorrere dal 6 gennaio 2027, uno Stato membro che ha esercitato l'opzione prevista al paragrafo 4 (“Stato membro ospitante”) autorizza il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante (“Stato membro di origine”) a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità. Lo Stato membro di origine è responsabile della supervisione dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti nel suo territorio, a meno che lo Stato membro ospitante non abbia deciso di supervisionare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità nel suo territorio. Se lo Stato membro ospitante decide di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata nel suo territorio da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità registrati in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante: a) non impone a tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità obblighi o responsabilità più rigorosi di quelli previsti per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dalla legislazione nazionale per i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o i revisori stabiliti nello Stato membro ospitante; e b) informa gli altri Stati membri della sua decisione di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti in altri Stati membri. 6.   Gli Stati membri garantiscono che, laddove il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico. (*22)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;" 14) è inserito il capo seguente: «CAPO 9 BIS RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI Articolo 40 bis Rendicontazione di sostenibilità relativa alle imprese di paesi terzi 1.   Uno Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello di gruppo di tale impresa capogruppo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a vi), lettere da b) a f), e, se del caso, lettera h). Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie di grandi dimensioni e alle piccole e medie imprese figlie, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell', punto 1), lettera a). Uno Stato membro prescrive che una succursale situata nel suo territorio e che è una succursale di un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo e che non appartiene a un gruppo o è detenuta in ultima istanza da un'impresa costituita conformemente al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello consolidato o, se non applicabile, a livello individuale dell'impresa del paese terzo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a v), lettere da b) a f) e, se del caso, lettera h). La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente. Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi. Gli Stati membri possono imporre alle imprese figlie o succursali di cui al primo e al terzo comma di trasmettere loro informazioni sui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni generati nel loro territorio e nell'Unione dalle imprese di paesi terzi. 2.   Gli Stati membri prescrivono che la relazione sulla sostenibilità trasmessa dall'impresa figlia o dalla succursale di cui al paragrafo 1 sia redatta conformemente ai principi adottati a norma dell'articolo 40 ter. In deroga al primo comma del presente paragrafo, la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere redatta secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE. Se le informazioni richieste per redigere la relazione sulla sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo non sono disponibili, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 chiede che l'impresa del paese terzo le fornisca tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai propri obblighi. Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 redige, pubblica e rende accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1, contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. 3.   Gli Stati membri prescrivono che la pubblicazione della relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 sia accompagnata dall'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro. Nel caso in cui l'impresa del paese terzo non fornisca l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente al primo comma, l'impresa figlia o la succursale rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità. 4.   Gli Stati membri possono informare annualmente la Commissione in merito alle imprese figlie o succursali di imprese di paesi terzi che hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicazione stabilito all'articolo 40 quinquies, nonché ai casi in cui è stata pubblicata una rendicontazione ma l'impresa figlia o la succursale ha agito conformemente al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo. La Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web un elenco delle imprese di paesi terzi che pubblicano una relazione sulla sostenibilità. Articolo 40 ter Principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di paesi terzi La Commissione adotta entro il 30 giugno 2024 un atto delegato, conformemente all'articolo 49, che integra la presente direttiva per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese dei paesi terzi che specifichino le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 40 bis. Articolo 40 quater Responsabilità di redigere, pubblicare e rendere accessibili le informative sulla sostenibilità relative alle imprese di paesi terzi Gli Stati membri dispongono che alle succursali di imprese di paesi terzi incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies. Gli Stati membri dispongono che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e supervisione delle imprese figlie di cui all'articolo 40 bis incomba la responsabilità collettiva di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies. Articolo 40 quinquies Pubblicazione 1.   Le imprese figlie e le succursali di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva pubblicano la loro relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e, se del caso, la dichiarazione di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la rendicontazione, come previsto da ciascuno Stato membro, conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva (UE) 2017/1132 e, se del caso, all'articolo 36 di tale direttiva. 2.   Qualora la relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e, se del caso, la dichiarazione pubblicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, non siano resi gratuitamente accessibili al pubblico sul sito web del registro di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri garantiscono che la relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità e, se del caso, la dichiarazione, pubblicati dalle imprese conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, siano resi gratuitamente accessibili al pubblico in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la rendicontazione, sul sito web dell'impresa figlia o della succursale di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva.»; 15) il titolo del capo 11 è sostituito dal seguente: «CAPO 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI »; 16) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 decies Disposizioni transitorie 1.   Fino al 6 gennaio 2030, gli Stati membri consentono a un'impresa figlia nell'Unione che è soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis e la cui impresa madre non è soggetta al diritto di uno Stato membro di redigere una rendicontazione consolidata sulla sostenibilità, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 29 bis, che include tutte le imprese figlie nell'Unione di tale impresa madre soggette all'articolo 19 bis o 29 bis. Fino al 6 gennaio 2030, gli Stati membri consentono che la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo includa l'informativa di cui all' del regolamento (UE) 2020/852, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie nell'Unione dell'impresa capogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo, che sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della presente direttiva. 2.   L'impresa figlia nell'Unione di cui al paragrafo 1 è una delle imprese figlie nell'Unione del gruppo che ha generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione in almeno uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata, se del caso. 3.   La rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 è pubblicata conformemente all'articolo 30. 4.   Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8, la rendicontazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considera effettuata da un'impresa madre a livello di gruppo nei confronti delle imprese incluse nel consolidamento. La rendicontazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, si considera conforme alle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), e all'articolo 29 bis, paragrafo 8, secondo comma, lettera c).»; 17) l'articolo 49 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 5 gennaio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 29 ter e 29 quater, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che: a) tale parere sia stato sviluppato con un giusto processo, un controllo pubblico e una trasparenza adeguati, con la competenza e la partecipazione equilibrata delle parti interessate e con finanziamenti pubblici sufficienti a garantirne l'indipendenza, e sulla base di un programma di lavoro sul quale la Commissione è stata consultata; b) tale parere sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità; c) tale parere sia corredato da una spiegazione delle modalità con cui tiene conto degli elementi di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 5. d) la partecipazione al lavoro dell'EFRAG a livello tecnico si basi su competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e non sia subordinata a un contributo finanziario. Le lettere a) e d) non pregiudicano la partecipazione degli enti pubblici e delle organizzazioni nazionali di normazione ai lavori tecnici dell'EFRAG. I documenti a corredo del parere tecnico dell'EFRAG sono presentati unitamente a tale parere tecnico. La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all' del regolamento (CE) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva. La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), all'Autorità bancaria europea (EBA) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'ESMA, l'EBA e l'EIOPA formulano i loro pareri entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione. La Commissione consulta inoltre l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 13, degli articoli 29 ter, 29 quater o 40 ter, o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».
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