Art. 5 · Obiettivi riguardanti l’equilibrio di genere nei consigli

Art. 5

Obiettivi riguardanti l’equilibrio di genere nei consigli

In vigore dal 23 nov 2022
Obiettivi riguardanti l’equilibrio di genere nei consigli 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi entro il 30 giugno 2026: a) gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 40 % dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi; b) gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 33 % del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate esentate dall’obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), fissino obiettivi quantitativi individuali al fine di migliorare l’equilibrio di genere fra gli amministratori con incarichi esecutivi. Gli Stati membri provvedono affinché tali società quotate si prefiggano di conseguire tali obiettivi quantitativi individuali entro il 30 giugno 2026. 3.   Il numero delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi ritenuto necessario per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera a), è il numero più vicino alla proporzione del 40 %, ma non superiore al 49 %. Il numero del totale delle posizioni di amministratore ritenuto necessario per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è il numero più vicino alla proporzione del 33 %, ma non superiore al 49 %. Tali numeri figurano nell’allegato.
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