Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 ott 2022
1.   Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva. 2.   Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un’impresa non residente, sono segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un’infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa che siano adottate misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell’impresa interessati.
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