Art. 8
Principi che disciplinano i viaggi costieri
In vigore dal 8 giu 2022
Principi che disciplinano i viaggi costieri
1. All’atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.
2. Uno Stato membro che, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, include i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o di parti della convenzione STCW nei limiti della sua definizione di viaggio costiero stipula un accordo con gli Stati membri o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.
3. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave è adibita a viaggi costieri, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.
4. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro, al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.
5. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte della convenzione STCW nei limiti da esso definiti per il viaggio costiero possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per il viaggio costiero, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.
6. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri in conformità dei requisiti del presente articolo:
a)
soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione A-I/3 del codice STCW;
b)
introducono i limiti dei viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell’.
7. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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