Art. 5 · Informazioni alla Commissione

Art. 5

Informazioni alla Commissione

In vigore dal 8 giu 2022
Informazioni alla Commissione Ai fini dell’, paragrafo 8, e dell’, paragrafo 2, ed esclusivamente per l’utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell’ambito dell’elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l’anno, le informazioni elencate nell’allegato III della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell’allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell’allegato III della presente direttiva.
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