Art. 33
Comunicazione
In vigore dal 8 giu 2022
Comunicazione
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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