Art. 25
Fermo
In vigore dal 8 giu 2022
Fermo
Fatta salva la direttiva 2009/16/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:
a)
la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;
b)
non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
c)
non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;
d)
in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell’inquinamento marino;
e)
non è stata comprovata l’idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell’inquinamento;
f)
non è possibile assegnare al primo turno di guardia all’inizio del viaggio, e ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
Storico versioni
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