Art. 24
Procedure di controllo dello Stato di approdo
In vigore dal 8 giu 2022
Procedure di controllo dello Stato di approdo
1. Fatta salva la direttiva 2009/16/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell’ sono limitate a:
a)
verificare che ogni marittimo che presta servizio a bordo e che ha l’obbligo di possedere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato di competenza o una dispensa valida e/o certificato di addestramento, o fornisca prova documentale di aver presentato alle autorità dello Stato di bandiera domanda di convalida attestante il riconoscimento di un certificato di competenza;
b)
verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.
2. L’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a garantire il rispetto delle norme tecniche in materia di guardia e di protezione, secondo il caso, come previsto dalla convenzione STCW, è valutata conformemente alla parte A del codice STCW qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano rispettate per uno dei seguenti motivi:
a)
la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;
b)
si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all’ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di una convenzione internazionale;
c)
la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall’IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione;
d)
le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, o un rischio per la protezione;
e)
un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato;
f)
la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.
3. Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell’osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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