Art. 22 · Rivalutazione

Art. 22

Rivalutazione

In vigore dal 8 giu 2022
Rivalutazione 1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall’ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all’, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall’allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l’emissione di certificati fraudolenti. 2.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti: a) i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell’; b) il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo; c) il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo; d) il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo; e) la data dell’ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione; f) qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo; g) il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica; h) informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili. In caso di mancata conformità di un paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all’ della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi. 3.   La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
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