Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 giu 2022
La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) l’articolo 199 bis è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»; b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi; 2) All’articolo 199 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026.».
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