Art. 1
In vigore dal 3 giu 2022
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
l’articolo 199 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»;
b)
i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;
2)
All’articolo 199 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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