Art. 28
Modifiche della direttiva 2014/17/UE
In vigore dal 24 nov 2021
Modifiche della direttiva 2014/17/UE
La direttiva 2014/17/UE è così modificata:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito
Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:
a)
una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;
b)
il calendario per l’attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);
c)
i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);
d)
il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;
e)
il nome e l’indirizzo dell’autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l’altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l’altro, in:
a)
un rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;
b)
una modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l’altro:
i)
l’estensione della durata del contratto di credito;
ii)
il cambiamento della tipologia del contratto di credito;
iii)
il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;
iv)
la modifica del tasso di interesse;
v)
la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;
vi)
rimborsi parziali;
vii)
conversioni valutarie;
viii)
la remissione parziale e il consolidamento del debito.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L’elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28 bis
Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso
1. In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.
2. Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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