Art. 2 · Recepimento

Art. 2

Recepimento

In vigore dal 24 nov 2021
Recepimento 1.   Entro il 23 dicembre 2023, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 dicembre 2023. In deroga al primo comma del presente paragrafo, entro il 23 giugno 2023, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’, punti 8) e 18), della presente direttiva per quanto riguarda, rispettivamente, l’articolo 10 bis, paragrafo 13, secondo comma, e l’articolo 25 bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. Le disposizioni di cui al presente paragrafo adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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