Art. 8
Motivi di revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE
In vigore dal 20 ott 2021
Motivi di revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE
1. Uno Stato membro revoca o rifiuta di rinnovare la Carta blu UE nei casi seguenti:
a)
la Carta blu UE o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
b)
il cittadino di paese terzo interessato non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;
c)
il cittadino di paese terzo interessato non è più in possesso delle qualifiche di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o c); o
d)
la retribuzione del cittadino di paese terzo interessato non soddisfa più la soglia di retribuzione di cui all’, paragrafi 3, 4 o 5, secondo i casi.
2. Uno Stato membro può revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE:
a)
per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
b)
se il datore di lavoro non ha rispettato, se del caso, i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
c)
se il titolare di Carta blu UE non ha risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, se del caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale di tale Stato membro;
d)
se il titolare di Carta blu UE soggiorna in tale Stato membro per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l’autorizzazione a soggiornare;
e)
se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati;
f)
se il titolare di Carta blu UE non ha rispettato le procedure pertinenti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), o all’, paragrafi 3 o 4;
g)
se il titolare di Carta blu UE non è più in possesso di un documento di viaggio valido purché, prima di revocare la Carta blu UE, tale Stato membro abbia fissato un termine ragionevole per tale titolare di Carta blu UE per ottenere e presentare un documento di viaggio valido; o
h)
se il titolare di Carta blu UE non soddisfa le condizioni di mobilità di cui al capo V.
Ai fini del primo comma, lettera c), uno Stato membro valuta la sufficienza delle risorse con riferimento alla loro natura e alla loro regolarità e può tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni, del reddito minimo o delle pensioni minime, nonché del numero dei familiari del titolare di Carta blu UE. Tale valutazione tiene conto dei contributi dei familiari al reddito familiare.
3. In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera f), del presente articolo, la mancanza della comunicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), o all’, paragrafo 3 o 4, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare di Carta blu UE dimostra che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla sua volontà.
4. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri possono decidere di non revocare o di non rifiutarsi di rinnovare una Carta blu UE se il titolare di Carta blu UE, temporaneamente e comunque per non più di 12 mesi, non rispetta i criteri di ammissione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafo 3, o, se del caso, all’, paragrafo 4 o 5, in seguito a malattia, disabilità o congedo parentale.
5. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e d), e al paragrafo 2, primo comma, lettera c), la Carta blu UE non è revocata e il rinnovo non ne è rifiutato in caso di disoccupazione del titolare di detta carta, fatta eccezione per i seguenti casi:
a)
il titolare di Carta blu UE cumula un periodo di disoccupazione superiore a tre mesi ed è titolare di una Carta blu UE da meno di due anni; oppure
b)
il titolare di Carta blu UE cumula un periodo di disoccupazione superiore a sei mesi ed è titolare di una Carta blu UE da almeno due anni.
Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo di periodi di disoccupazione più lunghi prima di revocare o non rinnovare la Carta blu UE.
6. Se uno Stato membro intende revocare o non rinnovare la Carta blu UE conformemente al paragrafo 2, primo comma, lettera b) o e), l’autorità competente ne dà notifica preventiva al titolare della Carta blu UE e fissa un termine ragionevole di almeno tre mesi per consentire a quest’ultimo di cercare un nuovo impiego alle condizioni di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3. Il periodo per la ricerca di un impiego è di almeno sei mesi se il titolare di Carta blu UE ha lavorato in precedenza per almeno due anni.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.
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