Art. 25 · Statistiche

Art. 25

Statistiche

In vigore dal 20 ott 2021
Statistiche 1.   Entro il 18 novembre 2025, e successivamente ogni anno, gli Stati membri, in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE e di quelli la cui domanda è stata respinta durante l’anno precedente, specificando le domande considerate inammissibili in ragione dell’ della presente direttiva o respinte ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), nonché le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell’anno civile precedente. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, durata della validità dei permessi, sesso ed età e, se disponibili, professione, dimensioni dell’impresa del datore di lavoro e settore economico. Le statistiche sui cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE sono ulteriormente disaggregate riguardo ai beneficiari di protezione internazionale, beneficiari del diritto alla libera circolazione e coloro che hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro conformemente all’ della presente direttiva. Allo stesso modo sono comunicate le statistiche sui familiari ammessi, ad eccezione delle informazioni riguardanti la loro occupazione e il settore economico. Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari, cui è stato concesso un permesso di soggiorno in un secondo Stato membro a norma degli della presente direttiva, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro del precedente soggiorno. 2.   Ai fini dell’attuazione dell’, paragrafi 3, 4 e 5, si fa riferimento ai dati forniti dagli Stati membri a Eurostat in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e, se del caso, ai dati nazionali.
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