Art. 8
Appalti pubblici nell’ambito di progetti transfrontalieri
In vigore dal 7 lug 2021
Appalti pubblici nell’ambito di progetti transfrontalieri
1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell’ambito di un progetto transfrontaliero, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’organismo comune applichi il diritto nazionale di uno Stato membro; in deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tale diritto è determinato in conformità dell’articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.
2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per assicurare che la controllata applichi il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all’organismo comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1187:oj#art-8