Art. 4 · Autorità designata

Art. 4

Autorità designata

In vigore dal 7 lug 2021
Autorità designata 1.   Entro il 10 agosto 2023 ciascuno Stato membro designa, all’opportuno livello amministrativo, autorità che fungano da autorità designata. 2.   Se del caso, uno Stato membro può designare, come autorità designata, autorità diverse in funzione del progetto o della categoria di progetti, del modo di trasporto o dell’area geografica. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché sia designata un’unica autorità per un dato progetto e una data procedura di rilascio delle autorizzazioni. 3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per fornire ai promotori dei progetti informazioni facilmente accessibili circa l’identità dell’autorità designata per un determinato progetto. 4.   Gli Stati membri possono conferire all’autorità designata il potere di adottare la decisione di autorizzazione. Qualora abbia il potere di adottare la decisione di autorizzazione conformemente al primo comma, l’autorità designata verifica che tutti i pareri, le decisioni e le autorizzazioni necessari ai fini della decisione di autorizzazione siano stati ottenuti e notifica la decisione di autorizzazione al promotore del progetto. 5.   Se l’autorità designata non è autorizzata ad adottare la decisione di autorizzazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il promotore del progetto sia informato dell’adozione della decisione di autorizzazione. 6.   Gli Stati membri possono conferire all’autorità designata il potere di stabilire termini indicativi per diverse fasi intermedie della procedura di concessione delle autorizzazioni, conformemente all’, paragrafo 1, fatto salvo il termine di quattro anni di cui a tale paragrafo. 7.   L’autorità designata: a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura che conduce all’assunzione della decisione di autorizzazione relativa a un determinato progetto; b) fornisce al promotore del progetto, se previsto dal diritto nazionale, la descrizione dettagliata della domanda di cui all’, paragrafo 4, compresele informazioni dettagliate sui termini indicativi relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in conformità del termine di quattro anni di cui all’, paragrafo 1; c) vigila sul calendario del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all’, paragrafo 4; d) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, orientamenti per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione e pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, decisioni e tutti i pareri che devono essere ottenuti e forniti e ai fini della decisione di autorizzazione. L’autorità designata può anche fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e/o i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui la notifica di cui all’, paragrafo 1, sia stata respinta. 8.   Il paragrafo 7 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di concessioni delle autorizzazioni, né la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni, o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.
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