Art. 3
Carattere prioritario
In vigore dal 7 lug 2021
Carattere prioritario
1. Gli Stati membri si adoperano per garantire che tutte le autorità, compresa l’autorità designata, coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni, esclusi gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti che rientrano nell’ambito di applicazione dalla presente direttiva.
2. Qualora il diritto nazionale preveda procedure specifiche per la concessione delle autorizzazioni per progetti prioritari, gli Stati membri garantiscono, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini di cui alla presente direttiva, che i progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano trattati nell’ambito di tali procedure. Ciò non impedisce agli Stati membri di provare procedure specifiche di concessione delle autorizzazioni in un numero limitato di progetti, al fine di valutarne l’eventuale estensione ad altri progetti, senza dover applicare tali procedure a progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
3. Il presente articolo non pregiudica le decisioni in materia di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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