Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 7 lug 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di: a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale individuate in via preliminare elencate nell’allegato; b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui costo totale supera i 300 000 000 EUR; ad eccezione dei progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 di tale regolamento. La presente direttiva si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell’ambito di applicazione della stessa. 2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva ad altri progetti sulla rete centrale e sulla rete globale, compresi progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano la propria decisione alla Commissione.
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