Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 6 mag 2021
Misure transitorie
Per gli esami delle varietà avviati prima del 1o gennaio 2022 gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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