Art. 1 · Modifiche della direttiva 2010/43/UE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2010/43/UE

In vigore dal 21 apr 2021
Modifiche della direttiva 2010/43/UE La direttiva 2010/43/UE è così modificata: (1) all’ sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12: «11) “rischio di sostenibilità”: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); 12) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088. (*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" (2) all’, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.»; (3) all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione si dotino delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.»; (4) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Obbligo per le società di investimento di integrare i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM Gli Stati membri assicurano che le società di investimento integrino i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività delle società stesse.»; (5) all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera g): «g) sia responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a f).»; (6) all’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Gli Stati membri assicurano che le società di gestione, quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi degli OICVM, includano i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni.»; (7) all’articolo 23 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tenere conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4. 6.   Gli Stati membri assicurano che, ove le società di gestione o, se del caso, le società di investimento prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità come indicato all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2088 o come richiesto all’, paragrafo 3 o 4, del suddetto regolamento, le predette società di gestione o società di investimento tengano conto di tali effetti negativi principali nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»; (8) all’articolo 38, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La politica di gestione dei rischi include tutte le procedure necessarie per permettere alla società di gestione di valutare, per ogni OICVM che gestisce, l’esposizione dell’OICVM ai rischi di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l’esposizione dell’OICVM a qualsiasi altro rischio, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni OICVM gestito.»
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