Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 mar 2021
Al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente. Per «adeguata sorveglianza» si intende che la persona che detiene legalmente l'arma da fuoco o la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione.
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