Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Per quanto riguarda le armi da fuoco fabbricate o importate nell'Unione ilosuccessivamente al 14 settembre 2018, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i componenti essenziali immessi sul mercato siano stati: a) provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente, senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione; e b) registrati in conformità della presente direttiva senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione. 2.   La marcatura unica di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. I requisiti di marcatura per un'arma da fuoco o i suoi componenti essenziali che rivestono una particolare importanza storica sono fissati ai sensi del diritto nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. Ai fini del paragrafo 1 e del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili del 1° luglio 1969 («convenzione del 1969»). Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica, ai sensi del paragrafo 1, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per la marcatura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Ciascun Stato membro istituisce un sistema per la regolamentazione delle attività di armaioli e intermediari. Tali sistemi contemplano almeno le misure seguenti: a) registrazione degli armaioli e degli intermediari che operano nel territorio di tale Stato membro; b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di armaioli e intermediari nel territorio di tale Stato membro; e c) verifica dell'integrità privata e professionale e delle pertinenti competenze dell'armaiolo o dell'intermediario interessato. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona o persone fisiche che dirigono l'impresa. 5.   Gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui: a) il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco; b) il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco; c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti; e d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, compresi i dati personali corrispondenti, sia conservata negli archivi dalle autorità competenti per un periodo di 30 anni dopo la loro distruzione. Le registrazioni relative alle armi da fuoco e ai componenti essenziali di cui al primo comma del presente paragrafo e i dati personali corrispondenti sono accessibili: a) dalle autorità competenti ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di cui agli o 10 o ai fini dei procedimenti doganali, per un periodo di 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei suoi componenti essenziali; e b) dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, per un periodo di 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati dagli archivi alla scadenza dei periodi di cui al secondo e al terzo comma. Ciò non pregiudica i casi in cui dati personali specifici siano stati trasferiti ad un'autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o a fini di esecuzione di sanzioni penali e siano usati in tale contesto specifico, o ad altre autorità competenti per finalità compatibili previste dal diritto nazionale. In tali casi il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di protezione dei dati. Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale è iscritta ogni arma da fuoco e ogni componente essenziale oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli e gli intermediari consegnano detto registro alle autorità nazionali competenti per l'archivio di cui al primo comma. Gli Stati membri provvedono affinché gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel proprio territorio segnalino senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali, gli armaioli e gli intermediari dispongano di una connessione elettronica con le suddette autorità per tali fini di rendicontazione e tali archivi siano aggiornati immediatamente dopo la ricezione delle informazioni concernenti tali operazioni. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento.
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