Art. 26
In vigore dal 24 mar 2021
La direttiva 91/477/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV della presente direttiva.
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