Art. 22

Art. 22

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne dell'Unione. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'. 2.   La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
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