Art. 18

Art. 18

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento. 2.   Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all' sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all', paragrafo 2 e all', paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito. 3.   Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni nell'ambito del gruppo di contatto istituito dall', paragrafo 3 della direttiva 91/477/CEE. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all', paragrafo 4, della presente direttiva. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. 5.   La Commissione prevede un sistema per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell' al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici.
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