Art. 16

Art. 16

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Fatto salvo l', le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nel presente articolo. Tale procedura si applica anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita mediante «contratto a distanza», quale definito all', punto 7, della direttiva 2011/83/UE. 2.   Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi da fuoco: a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario; b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi da fuoco; c) il numero di armi da fuoco che fanno parte della spedizione o del trasporto; d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma da fuoco ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1969; e) il mezzo di trasferimento; f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo. Le informazioni di cui alle lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento delle armi da fuoco, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare l'arma da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri. 3.   Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all', paragrafo 2, del presente articolo, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione. Tale documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri. Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente. 4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. Tali elenchi di armi da fuoco sono comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.
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