Art. 15

Art. 15

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco rendano tutti i suoi componenti essenziali definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco e l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco siano resi definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 non si applicano alle armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione degli atti stessi, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato successivamente a tale data. 4.   Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione, entro due mesi dal 13 giugno 2017, le norme e tecniche nazionali da loro applicate prima dell'8 aprile 2016, indicando i motivi per cui i livelli di sicurezza assicurati da tali norme e tecniche di disattivazione nazionali sono equivalenti a quelle assicurate dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 (20) della Commissione, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016. 5.   Quando gli Stati membri notificano alla Commissione in conformità del paragrafo 4, la Commissione, al più tardi 12 mesi dopo la notifica, adotta atti di esecuzione volti a decidere se tali norme e tecniche nazionali di disattivazione notificate garantiscano che le armi da fuoco siano state disattivate con un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 6.   Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, tutte le armi da fuoco disattivate in conformità delle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate prima dell'8 aprile 2016 trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato devono essere conformi alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. 7.   Le armi da fuoco disattivate prima dell'8 aprile 2016 in conformità di norme e tecniche di disattivazione nazionali dichiarate equivalenti alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016, sono considerate armi da fuoco disattivate anche quando sono trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.
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