Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 mar 2021
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’1 gennaio 2023. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 1), lettera d), della presente direttiva per quanto riguarda l’, punto 26), della direttiva 2011/16/UE e all’, punto 12), della presente direttiva per quanto riguarda la sezione II bis della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dall’1 gennaio 2024. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

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