Art. 3
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
In vigore dal 16 feb 2021
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
All’articolo 94, paragrafo 2, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente testo:
«Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 3, ad eccezione dei membri del personale nelle imprese di investimento, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:
a)
le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;
b)
l’unità operativa rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa in questione; e
c)
le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che si applicano alle imprese di investimento, il potere di cui all’articolo 94, paragrafo 2, della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) continua ad applicarsi fino al 26 giugno 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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