Art. 25 · Periodo transitorio

Art. 25

Periodo transitorio

In vigore dal 16 dic 2020
Periodo transitorio 1.   Entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS — totale, somma di PFAS e uranio. 2.   Fino al 12 gennaio 2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell’ per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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