Art. 13
Monitoraggio
In vigore dal 16 dic 2020
Monitoraggio
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un monitoraggio regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano conformemente al presente articolo e all’allegato II, parti A e B, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell’. I campioni di acqua destinati al consumo umano sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque nel corso dell’anno.
2. Per l’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di monitoraggio sono istituiti conformemente all’allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di monitoraggio riguardano specificamente l’erogazione, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione e ai sistemi di fornitura e consistono degli elementi seguenti:
a)
il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, e dei parametri stabiliti conformemente all’, paragrafo 3, in conformità dell’allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio del sistema di fornitura, in conformità dell’ e dell’allegato II, parte C, a meno che uno Stato membro non decida che uno di tali parametri possa essere rimosso, in conformità dell’, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), o dell’, paragrafo 4, lettera a), dall’elenco di parametri da monitorare;
b)
il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, ai fini della valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
c)
il monitoraggio delle sostanze e dei composti che figurano nell’elenco di controllo in conformità del paragrafo 8, quinto comma del presente articolo;
d)
il monitoraggio, ai fini dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all’, paragrafo 2, primo comma, lettera c);
e)
il monitoraggio operativo svolto conformemente all’allegato II, parte A, punto 3.
3. I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all’allegato II, parte D.
4. Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all’analisi dei parametri indicati nell’allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:
a)
possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell’allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nell’allegato III, parte A, comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
b)
per i parametri elencati nell’allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
5. Gli Stati membri assicurano un monitoraggio supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
6. Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell’elenco di controllo di cui al presente articolo, paragrafo 8, una volta soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo.
7. Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS — totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e aggiornare un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica («elenco di controllo»), ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.
Le sostanze e i composti sono aggiunti all’elenco di controllo quando è probabile che siano presenti nelle acque destinate al consumo umano e potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si avvale in particolare delle ricerche scientifiche dell’OMS. L’aggiunta di qualsiasi nuova sostanza o composto è debitamente giustificata ai sensi degli .
Il betaestradiolo e il nonilfenolo sono inclusi nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Il primo elenco di controllo è redatto entro il 12 gennaio 2022.
L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.
Gli Stati membri introducono obblighi di monitoraggio per quanto riguarda l’eventuale presenza di sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo nei pertinenti punti della catena di approvvigionamento per le acque destinate al consumo umano.
A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto delle informazioni raccolte a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva e possono utilizzare i dati di monitoraggio raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE o di altra pertinente legislazione dell’Unione, per evitare la sovrapposizione di obblighi di monitoraggio.
I risultati del monitoraggio sono inclusi nelle serie di dati stabilite in conformità dell’, paragrafo 1, lettera b), insieme ai risultati del monitoraggio effettuato a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera c).
Se vengono rilevate tali sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo, a norma dell’, paragrafo 2, o a norma del quinto comma del presente paragrafo, in concentrazioni superiori ai valori indicativi stabiliti nell’elenco di controllo, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:
a)
adottare misure di prevenzione, misure di attenuazione o procedere a un adeguato monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate secondo quanto disposto all’, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);
b)
imporre ai fornitori di acqua di effettuare il monitoraggio di tali sostanze o composti, conformemente all’, paragrafo 5, secondo comma, lettera a);
c)
imporre ai fornitori di acqua di verificare che il trattamento sia adeguato per raggiungere il valore indicativo o, se necessario, di ottimizzare il trattamento; e
d)
adottare provvedimenti correttivi conformemente all’, paragrafo 6, qualora gli Stati membri lo ritengano necessario per proteggere la salute umana.
Gli atti di esecuzione previsti dal presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
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