Art. 2
In vigore dal 7 dic 2020
1. Quando gli Stati membri decidono di applicare un’aliquota ridotta o di condedere un’esenzione di cui all’, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adottate e pubblicate dagli stessi e necessarie per conformarsi alla presente direttiva, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva entro due mesi dalla loro adozione.
Storico versioni
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