Art. 7
Azioni rappresentative
In vigore dal 25 nov 2020
Azioni rappresentative
1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative previste dalla presente direttiva dinanzi ai loro organi giurisdizionali o alle loro autorità amministrative designati ai sensi dell’.
2. All’atto di intentare un’azione rappresentativa, l’ente legittimato fornisce all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall’azione rappresentativa.
3. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative valutano l’ammissibilità di una specifica azione rappresentativa in conformità della presente direttiva e del diritto nazionale.
4. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere almeno i seguenti provvedimenti:
a)
provvedimenti inibitori;
b)
provvedimenti risarcitori.
5. Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di richiedere i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un’unica azione rappresentativa, se del caso. Gli Stati membri possono prevedere che tali provvedimenti debbano essere contenuti in un’unica decisione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessi dei consumatori in azioni rappresentative siano rappresentati da enti legittimati e affinché tali enti legittimati abbiano i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento. I consumatori interessati da un’azione rappresentativa hanno il diritto di beneficiare dei provvedimenti di cui al paragrafo 4.
7. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative siano in grado di decidere di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento in conformità del diritto nazionale.
Storico versioni
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