Art. 6 · Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere

Art. 6

Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere

In vigore dal 25 nov 2020
Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere 1.   Gli Stati membri provvedono affinché enti legittimati anticipatamente designati in un altro Stato membro per lo scopo di intentare azioni rappresentative possano proporre tali azioni rappresentative dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative. 2.   Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione del diritto dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati membri l’azione rappresentativa possa essere intentata dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori in diversi Stati membri. 3.   Gli organi giurisdizionali e le autorità amministrative accettano l’elenco di cui all’, paragrafo 1, come prova della legittimazione dell’ente legittimato di intentare un’azione rappresentativa transfrontaliera, fatto salvo il diritto dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa aditi di valutare se l’oggetto sociale dell’ente legittimato giustifichi l’azione da esso intentata in un caso specifico.
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