Art. 5 · Informazione e monitoraggio degli enti legittimati

Art. 5

Informazione e monitoraggio degli enti legittimati

In vigore dal 25 nov 2020
Informazione e monitoraggio degli enti legittimati 1.   Ogni Stato membro comunica anticipatamente alla Commissione un elenco degli enti legittimati che ha designato al fine di intentare azioni rappresentative, compresi il nome e l’oggetto sociale di tali enti legittimati, entro il 26 dicembre 2023. Ogni Stato membro comunica alla Commissione se vi siano modifiche di detto elenco. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco. La Commissione redige un elenco di tali enti legittimati e lo rende pubblico. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta siano comunicate modifiche degli elenchi di enti legittimati degli Stati membri alla Commissione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente al fine di intentare un’azione rappresentativa nazionale siano messe a disposizione del pubblico. 3.   Gli Stati membri valutano almeno ogni cinque anni se gli enti legittimati continuino a soddisfare i criteri elencati all’, paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’ente legittimato perda il proprio status qualora non soddisfi più uno o più di tali criteri. 4.   Se uno Stato membro o la Commissione solleva riserve riguardo al soddisfacimento dei criteri elencati all’, paragrafo 3, da parte di un ente legittimato, lo Stato membro che ha designato tale ente legittimato indaga sulle riserve sollevate. Se del caso, gli Stati membri revocano la designazione di detto ente legittimato qualora non soddisfi più uno o più d tali criteri. Il professionista convenuto in un’azione rappresentativa ha il diritto di esprimere preoccupazioni giustificate all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa in merito al se un ente legittimato soddisfa i criteri elencati all’, paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali ai fini del paragrafo 4 e comunicano alla Commissione il nome e i recapiti di tali punti di contatto. La Commissione compila un elenco di tali punti di contatto e mette tale elenco a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:1828:oj#art-5