Art. 1 · Oggetto e scopo

Art. 1

Oggetto e scopo

In vigore dal 25 nov 2020
Oggetto e scopo 1.   La presente direttiva stabilisce norme volte a garantire che una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli Stati membri, prevedendo adeguate garanzie per evitare l’abuso del contenzioso. La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di azioni rappresentative. A tal fine, la presente direttiva mira anche a migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia. 2.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla presente direttiva. L’attuazione della presente direttiva non giustifica una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti giuridici di cui all’allegato I. 3.   Gli enti legittimati sono liberi di scegliere qualsiasi mezzo procedurale a loro disposizione ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale che garantisce la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
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