Art. 1
Rinvio facoltativo dei termini a causa della pandemia di Covid-19
In vigore dal 24 giu 2020
Nella direttiva 2011/16/UE sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 27 bis
Rinvio facoltativo dei termini a causa della pandemia di Covid-19
1. In deroga ai termini per la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 8 bis ter , paragrafo 12, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire agli intermediari e ai contribuenti pertinenti di comunicare, entro il 28 febbraio 2021, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
2. Qualora gli Stati membri adottino le misure di cui al paragrafo 1, essi adotteranno altresì le misure necessarie per consentire che:
a)
in deroga all’articolo 8 bis ter, paragrafo 18, le prime informazioni siano comunicate entro il 30 aprile 2021;
b)
il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, inizi a decorrere entro e non oltre il 1o gennaio 2021, quando:
i)
un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica è messo a disposizione per l’attuazione o è pronto per l’attuazione, ovvero la prima fase nella sua attuazione è stata compiuta tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; o
ii)
gli intermediari di cui all’, punto 21, secondo comma, forniscono, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;
c)
nel caso dei meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica a norma dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 2, debba essere presentata dall’intermediario entro il 30 aprile 2021.
3. In deroga al termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire che la comunicazione di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione avvenga entro 12 mesi dal termine dell’anno solare 2019 o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.
Articolo 27 ter
Prolungamento del periodo di rinvio
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può adottare una decisione di esecuzione che prolunghi di tre mesi il periodo di rinvio dei termini di cui all’articolo 27 bis, a condizione che continuino a persistere gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e che gli Stati membri applichino misure di confinamento.
2. La proposta relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio è presentata al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine previsto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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