Art. 4 · Modifica della direttiva 93/49/CEE

Art. 4

Modifica della direttiva 93/49/CEE

In vigore dal 11 feb 2020
Modifica della direttiva 93/49/CEE La direttiva 93/49/CEE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Nel luogo di produzione i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali risultano, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda i pertinenti materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (“ORNQ”) sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali che sono oggetto di commercializzazione non supera, almeno a un’ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell’allegato. I materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione specifici delle piante ornamentali, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità di tali materiali, o da indizi o sintomi degli stessi. I materiali soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 (*1), nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).»;" 2) l’articolo 3 bis è soppresso; 3) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV della presente direttiva.
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