Art. 6 · Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili

Art. 6

Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili

In vigore dal 19 dic 2019
Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili 1.   I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto: a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio dell'Unione; b) della loro importazione o dell'ingresso irregolare nel territorio dell'Unione. 2.   L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. 3.   Ai fini della presente direttiva, per 'immissione in consumo" si intende: a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa; b) la detenzione o il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, compresi i casi di irregolarità, fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa unionale e della legislazione nazionale; c) la fabbricazione, compresi la trasformazione e la produzione o il trattamento irregolari dei prodotti sottoposti ad accisa, fuori da un regime di sospensione dall'accisa; d) l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che essi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, a un regime di sospensione dall'accisa, o il loro ingresso irregolare, a meno che l'obbligazione doganale sia stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) o k), del regolamento (UE) n. 952/2013. Se l'obbligazione doganale è stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 gli Stati membri possono prevedere, nella normativa nazionale, una sanzione che tiene conto dell'importo dell'accisa che sarebbe sorta. 4.   Per momento di svincolo da un regime di sospensione dall'accisa di cui al paragrafo 3, lettera a), si intende: a) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato nelle situazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii); b) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario nelle situazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iv); c) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta nelle situazioni di cui all', paragrafo 4. 5.   La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo. 6.   Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa. 7.   La perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall'accisa non è considerata un'immissione in consumo se l'entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. La parte della perdita parziale superiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa è considerata un'immissione in consumo. 8.   Gli Stati membri possono stabilire le proprie norme per il trattamento delle perdite parziali in regime di sospensione dall'accisa non coperte dal paragrafo 7. 9.   La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 5 deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta. Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell' è svincolata, interamente o parzialmente a seconda dei casi, su presentazione di una prova soddisfacente. 10.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell' che stabiliscono le soglie comuni di perdita parziale di cui al paragrafo 7 del presente articolo e all', paragrafo 2, in funzione, tra l'altro, della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche, della temperatura ambiente durante il trasporto, della distanza del trasporto o del tempo impiegato durante la circolazione, e specificano i prodotti sottoposti ad accisa, la corrispondente soglia comune di perdita parziale in percentuale della quantità totale e altri aspetti pertinenti relativi al trasporto dei prodotti. In mancanza di soglie comuni di perdita parziale, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni nazionali.
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