Art. 44
Vendite a distanza
In vigore dal 19 dic 2019
Vendite a distanza
1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro, che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato, un destinatario registrato o un destinatario certificato, che è stabilita in un altro Stato membro e non esercita un'attività economica indipendente, e sono spediti o trasportati verso il territorio di un altro Stato membro direttamente o indirettamente da uno speditore che esercita un'attività economica indipendente o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.
L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3. Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è lo speditore.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia consentire allo speditore di nominare un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell'accisa. Il rappresentante fiscale è riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro. Gli Stati membri possono disporre che, nei casi in cui lo speditore o il rappresentante fiscale non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il debitore dell'accisa sia il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
4. Lo speditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
a)
prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato /registrata e prestare una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
b)
pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti sottoposti ad accisa;
c)
tenere una contabilità delle consegne di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali o multilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso, su richiesta dello speditore, se quest'ultimo o il rappresentante fiscale ha seguito le procedure di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2020:262:oj#art-44