Art. 41 · Deroga all'obbligo di avvalersi del sistema informatizzato – Procedure semplificate in due o più Stati membri

Art. 41

Deroga all'obbligo di avvalersi del sistema informatizzato – Procedure semplificate in due o più Stati membri

In vigore dal 19 dic 2019
Deroga all'obbligo di avvalersi del sistema informatizzato – Procedure semplificate in due o più Stati membri Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della presente sezione che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.
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