Art. 23
Frazionamento delle spedizioni
In vigore dal 19 dic 2019
Frazionamento delle spedizioni
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
b)
il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
c)
le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
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