Art. 22 · Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici

Art. 22

Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici

In vigore dal 19 dic 2019
Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici 1.   In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all', paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario. 2.   Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all', paragrafo 7. 3.   Il presente articolo non si applica alla circolazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v).
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