Art. 2 · Applicazione del codice doganale dell'Unione ai prodotti sottoposti ad accisa

Art. 2

Applicazione del codice doganale dell'Unione ai prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 19 dic 2019
Applicazione del codice doganale dell'Unione ai prodotti sottoposti ad accisa 1.   Le formalità previste dalle disposizioni doganali unionali per l'entrata di merci nel territorio doganale dell'Unione si applicano in quanto compatibili all'entrata nel territorio dell'Unione di prodotti sottoposti ad accisa da uno dei territori di cui all', paragrafo 2. 2.   Le formalità previste dalle disposizioni doganali unionali per l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione si applicano in quanto compatibili all'uscita di prodotti sottoposti ad accisa dal territorio dell'Unione verso uno dei territori di cui all', paragrafo 2. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il territorio di tale Stato membro e i territori di cui all', paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti all'interno del territorio di tale Stato membro. 4.   Gli articoli da 14 a 46 non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa aventi la posizione doganale di merci non unionali quali definite all', punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
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